Giudice Sportivo 14^ giornata

MANFREDONIA CALCIO – GRAVINA 
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL, con il quale si chiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe, non avendo il Direttore di gara dato luogo al riconoscimento pre-gara;
– lette le controdeduzioni fatte pervenire dal F.B.C. GRAVINA, con le quali si richiede il rigetto del reclamo e la comminazione a carico della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL della perdita della gara, in quanto unica responsabile della mancata disputa della gara;
– rilevato che le argomentazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL appaiono poco aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo conferenti. In particolare, premesso che la gara è stata rinviata per “irregolarità del terreno di gioco”, avendo il direttore di gara riscontrato la non conformità “della posizione dei pali della porta e linea di porta tra i pali stessi” nonché “della distanza che vi era dalla linea di porta interna ai pali alla linea dell’area di rigore” lunghezza quest’ultima, peraltro, difforme da quella rilevabile tra la linea esterna ai pali e la linea dell’area di rigore”, e comunque non conforme
– nessun rilievo possono acquisire le censure proposte;
– rilevato che il reclamo si palesa infondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile al fatto certo, documentato e non contestato, della non conformità del terreno e che circostanza è imputabile unicamente alla responsabilità della squadra ospitante
P.Q.M. Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di infliggere alla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
POTENZA Euro 2.000,00 ed il settore tribuna riservato alla tifoseria locale privo di spettatori
Per avere propri sostenitori lanciato all’indirizzo di un A.A. acqua, birra e numerosi sputi che lo attingevano ripetutamente, nonché un ombrello all’indirizzo dei calciatori avversari. I medesimi inoltre, per la intera durata del secondo tempo, rivolgevano espressioni offensive e grida implicanti discriminazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario.

A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 14/12/2017
Triggiano Carmine – Picerno
Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un A.A., allontanato. ( R AA)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA 
Condemi Carmelo – Sarnese
Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA 
Cimino Felice – Francavilla
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

Caldore Marco – Altamura
Per aver toccato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
Esposito Gennaro – Potenza

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
Moretta Angelo – Aversa Normanna
Pezzella Luigi – Aversa Normanna
Esposito Emanuele – Picerno